A Porto San Giorgio emanata ordinanza contro le polveri sottili
Emanata nel Comune di Porto San Giorgio l’ordinanza per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell’aria ambiente. Il sindaco Agostini ha preso provvedimenti volti alla limitazione delle polveri sottili nel territorio comunale.
Tratto dall’ordinanza (ordinanza integrale .pdf):
A) Ai legali rappresentanti delle attività industriali e commerciali ricadenti nel territorio del Comune di Porto San Giorgio individuato con propria ordinanza n. 11 del 25/01/2011 in via Lungomare Gramsci nel tratto compreso tra Piazza Napoli ed il confine territoriale comunale nord:
A.1 qualora siano titolari di impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o dalla normativa previgente, di adottare idonei sistemi finalizzati alla riduzione del 10% dell’emissione di polveri totali rispetto al limite autorizzato;
A.2 qualora siano titolari di impianti che utilizzano la combustione di biomasse, di dotarsi di idoneo impianto di abbattimento delle polveri;
B) Ai responsabili degli impianti di riscaldamento istallati presso edifici pubblici e privati ricadenti nel territorio del Comune di Porto San Giorgio individuato con propria ordinanza n. 11 del 25/01/2011 in via Lungomare Gramsci nel tratto compreso tra Piazza Napoli ed il confine territoriale comunale nord:
B.1 di regolare i dispositivi di regolazione termica in modo che non sia superata la temperatura:
B.1.1 di 20°C negli edifici classificati, ai sensi del DPR 412/93, con le sigle: E1 ( Edifici adibiti a residenza e assimilabili); E2 (Edifici adibiti a uffici e assimilabili); E4 (Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili); E5 ( Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili) ed E6 (Edifici adibiti ad attività sportive);
B.1.2 di 18°C negli edifici classificati, ai sensi del DPR 412/93, con la sigla E8 (edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili);
B.2 di astenersi dall’accensione degli impianti termici a biomassa e dei caminetti tradizionali utilizzati per il riscaldamento domestico se non dotati di alcun sistema di abbattimento delle polveri, quando nell’unita abitativa è presente un altro tipo di riscaldamento centralizzato o autonomo;
B.3 divieto di utilizzo di combustibile BTZ;
STABILISCE
che le limitazioni sopra impartite:
-entrino in vigore:
-il 11 febbraio 2011 per i punti B.1 e B.2;
-l’ 8 aprile 2011 per il punto A.1;
-il 7 novembre 2011 per il punto A.2;
-il 15 novembre 2011 per il punto B.3;
-abbiano effetto:
– fino al 31 marzo 2011 per i punti B.1 e B.2 , fatte salve eventuali proroghe che saranno emanate in caso di persistenza delle condizioni critiche della qualità dell’aria;
– permanente per il punto A);
- fino al 20/12/2011 per il punto B.3.
dal Comune di Porto San Giorgio
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