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Nuove norme per la macellazione dei suini: ordinanza del sindaco di Fermo

Comune di FermoIl Sindaco di Fermo Saturnino Di Ruscio ha emanato un’ordinanza per gli allevatori sulle nuove norme e modalità di macellazione a domiciliodei suini per autoconsumo per quanto riguarda l’anno 2010/2011.


IL SINDACO

Visto il Regolamento CE 2075/05 e s.m.i. che definisce norme applicabili ai Controlli Ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni;
Visti gli artt. 1 e 13 del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle carni 30/12/1928 n° 3298;

Visto il D.Lgs n° 333 del 01/09/1998 relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento;

Vista l’O.M. in data 03/12/1958 che, tra l’altro, detta norme per l’esecuzione obbligatoria dell’esame trichinoscopico da praticarsi su tutti i suini macellati;

Visto l’art.50 della Legge n.267/2000

ORDINA

A decorrere dal 01/12/2010 e fino al 31/01/2011 è consentito agli allevatori macellare i suini a domicilio per autoconsumo.
La macellazione dovrà avvenire con metodo eutanasico mediante stordimento preventivo con l’uso di pistola a proiettile captivo, seguito dalla immediata iugulazione.

Gli interessati debbono:

1) Ritirare presso il Servizio Veterinario U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale di Fermo sito in Via Zeppilli n.22, l’autorizzazione alla macellazione per il giorno e l’ora ivi indicati;

2) Provvedere prima della macellazione al versamento di Euro 8,49 a capo, presso le Casse distrettuali della Z.T. n.11 (orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,30) o con apposito bollettino postale;

3) Presentare l’intera corata, compresi i muscoli diaframmatici ed i reni, alla visita ispettiva che avrà luogo a Fermo in C.da San Martino con il seguente orario:
Lunedì dalle ore 9,30 alle ore 10,30
Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00
Dovrà altresì essere presentata copia del mod 4 (dichiarazione di provenienza) o copia del certificato d’acquisto ed il codice aziendale rilasciato dalla ZT 11.

4) Portare la corata nel luogo di visita, facendo uso di contenitori atti a non spargere in alcun  modo sangue, muniti delle due copie delle autorizzazioni e della ricevuta di pagamento.

5) Considerata la necessità di eseguire l’esame trichinoscopico delle carni prima del loro consumo, le medesime non dovranno essere in alcun modo utilizzate se non trascorse almeno quarantotto ore dalla visita ispettiva.

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, salvo le maggiori pene per i reati di competenza dell’autorità giudiziaria.

dal Comune di Fermo

Redazione Fermo Notizie
Pubblicato Lunedì 29 novembre, 2010 
alle ore 13:01
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