FermoNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Diritti “di carta” dei richiedenti asilo: interviene lo Sprar di Fermo

"Surreale distinzione nelle Marche su esenzione per chi è privo di mezzi di sostentamento da compartecipazione a spesa sanitaria"

rifugiati, profughi, immigrati

Sui migranti, e tra questi i richiedenti asilo in particolare, non solo continuano a moltiplicarsi politiche punitive volte ad istituire una sorta di diritto differenziale (vedi L. 46/17 Minniti e il recente Decreto Legge Salvini n.113) ma persistono perniciose pratiche burocratiche anche laddove, come nel caso del diritto all’esenzione del ticket, sentenze dei Tribunali e circolari ministeriali si siano ripetutamente espresse in maniera inequivocabile negli ultimi anni.

Infatti continua ad essere perpetrata da Regione Marche e ASUR la surreale distinzione tra “inoccupato” e “disoccupato”, in base alla quale solo soggetti che hanno già lavorato e si trovano privi di lavoro possono godere dell’esenzione dal pagamento del ticket. Come possano richiedenti asilo certificare lo stato di disoccupazione dopo appena 60 giorni dalla presentazione della richiesta di protezione e che evidentemente non hanno potuto svolgere in questo breve lasso di tempo alcuna attività lavorativa e sono privi di adeguati mezzi di sostentamento non costituisce evidentemente alcun problema per la cieca burocrazia della nostra Regione.

Non può sfuggire a nessuno la delicatezza di tale questione, che riguarda la preclusione all’accesso al diritto alla salute da parte dei richiedenti asilo ma che investe anche la salute di tutta la collettività; sono molti coloro che rinunciano, non potendo sostenerne i costi, a farmaci, visite specialistiche o indagini per poter supportare la loro richiesta d’asilo (consulenza in ambito psichiatrico, dermatologico, chirurgico, medico legale ecc.) o per accedere a specifiche cure o, anche, in ambito preventivo, a esami infettivologi. Come è noto il ritardo nelle diagnosi e nelle cure determina “costi” sanitari e sociali assai elevati sia per la salute individuale (aggravamento, complicazioni, cronicizzazioni) sia in termini di salute collettiva.

Di fatto, tantissime persone prive di reddito, che non possono entrare in tempi rapidi in un mercato del lavoro che per di più si configura in molte situazioni come nero ed informale, deprezzato e ricattabile, si trovano concretamente costrette a non curarsi.

Eppure:
– L’art. 32 della Costituzione recita che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”, parlando di individuo e andando quindi oltre il principio di cittadinanza.

– Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 giugno 2018 è tornato a ribadire il diritto al riconoscimento dell’esenzione dal ticket sanitario , prevista in favore di soggetti privi di occupazione e di reddito, per chiunque non svolga attività lavorativa, confermando il superamento della distinzione tra disoccupati e non occupati, richiamandosi esplicitamente alla pronuncia del 17 febbraio 2017 con cui lo stesso Tribunale di Roma aveva già dichiarato il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

– La circolare Ministero del Lavoro n. 5090 del 4.4.2016 ribadisce che per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione.

– L’art. 19 comma 7 del d.lgs. n.150/2015 stabilisce che “le norme nazionali o regionali e i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione”.

– La circolare Ministero del lavoro 34/2015 ha chiarito la definizione di “condizione di non occupazione” svincolando dalla registrazione come disoccupato la fruizione delle prestazioni sociali.

– Va anche rimarcato come i richiedenti asilo abbiano diritto a vedere disciplinata la loro condizione dalla normativa europea, che all’art. 17, par. 4, della Direttiva 2013/33/UE definisce come “gli Stati membri possono obbligare i richiedenti [asilo] a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo”. Vale a dire che per il diritto europeo, il richiedente asilo può essere chiamato a contribuire ai costi per l’assistenza sanitaria solo nella misura in cui egli sia in grado di farvi fronte, ad esempio, perché occupato da un ragionevole periodo di tempo.

E’ quindi ampiamente consolidato e definito, anche alla luce di un principio generale su cui si basa il nostro ordinamento giuridico, quale quello di non discriminazione, che è l’essere privo di impiego che determina l’esenzione e non la grottesca distinzione tra inoccupato e disoccupato.

In un simile contesto giurisprudenziale appare incredibile ed estremamente grave che ancora oggi non vi sia corretta applicazione delle attuali previsioni normative da parte della Regione Marche e che l’ASUR non si conformi a quanto stabilito dal legislatore.

Alessandro Fulimeni
Responsabile Area Immigrazione/SPRAR Fermo

Commenti
Solo un commento
daria 2018-10-23 09:16:27
Non credo proprio che chi entra abusivamente in casa d'altri debba avere gli stessi diritti di chi ci abita di diritto.
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Fermo Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!